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Telelavoro dei frontalieri tra Italia e Svizzera

Di Samuele Valente

L’entrata in vigore, il 20 gennaio 2026, del Protocollo di modifica dell’Accordo tra Italia e Svizzera sul telelavoro dei lavoratori frontalieri rappresenta uno dei più importanti sviluppi degli ultimi anni nella disciplina del lavoro transfrontaliero. Dopo la fase transitoria avviata il 1° gennaio 2024, il nuovo Protocollo stabilizza definitivamente la possibilità di svolgere una parte dell’attività lavorativa in modalità agile senza compromettere il particolare regime fiscale riservato ai lavoratori frontalieri. La riforma, tuttavia, non elimina le questioni interpretative, poiché continua a convivere con il sistema di coordinamento europeo della sicurezza sociale, fondato su regole differenti.

Il principale dubbio riguarda la presenza di due soglie apparentemente incompatibili: il 25% previsto ai fini fiscali e il 49,9% rilevante ai fini previdenziali. In realtà non si tratta di due limiti alternativi, ma di due discipline autonome che perseguono obiettivi diversi e che devono essere lette in modo coordinato.

Per comprendere il nuovo quadro è necessario ricordare che l’Accordo tra Italia e Svizzera del 23 dicembre 2020, ratificato con la legge 13 giugno 2023, n. 83, ha sostituito il precedente Accordo del 1974 ed è stato integrato nella Convenzione contro le doppie imposizioni del 1976 attraverso il rinvio contenuto nell’art. 15, paragrafo 4. L’Accordo definisce lavoratore frontaliere il residente in un Comune situato entro venti chilometri dal confine che svolge attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato e rientra, di regola, quotidianamente al proprio domicilio.

L’introduzione del telelavoro ha imposto una revisione di una disciplina costruita quando la prestazione era svolta quasi esclusivamente in presenza. Per evitare che il lavoro agile modificasse automaticamente il luogo di tassazione, Italia e Svizzera hanno dapprima concluso una dichiarazione d’intenti e un’intesa amichevole nel 2023 e successivamente hanno sottoscritto il Protocollo del 2024, ratificato con la legge 29 dicembre 2025, n. 217, entrato in vigore il 20 gennaio 2026.

Sotto il profilo fiscale il sistema è oggi chiaro. Il lavoratore frontaliere può svolgere fino al 25% dell’orario annuo in telelavoro dal proprio Stato di residenza senza perdere lo status di frontaliere. Entro tale soglia, le giornate di lavoro agile sono considerate, ai soli fini tributari, come se fossero svolte presso il datore di lavoro situato nell’altro Stato. Si tratta di una fictio iuris introdotta per garantire continuità al criterio convenzionale di riparto della potestà impositiva.

Questa disciplina si inserisce nel più ampio regime introdotto dall’Accordo del 2020, che distingue tra vecchi e nuovi frontalieri. Per i nuovi frontalieri opera un sistema di imposizione concorrente, con ritenuta alla fonte in Svizzera entro i limiti pattizi e tassazione in Italia mediante riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’art. 165 del TUIR. I vecchi frontalieri, invece, continuano a beneficiare del regime transitorio previsto dall’Accordo.

Completamente diversa è la disciplina della sicurezza sociale. La legislazione previdenziale applicabile non discende dall’Accordo fiscale, bensì dagli articoli 11, 13 e 16 del Regolamento (CE) n. 883/2004 e dal Regolamento (CE) n. 987/2009, applicabili anche nei rapporti con la Svizzera in forza dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone.

In questo contesto assume rilievo il Framework Agreement adottato ai sensi dell’art. 16 del Regolamento n. 883/2004. L’accordo consente, su richiesta dell’interessato e previo rilascio del documento portatile A1, di mantenere l’assoggettamento alla legislazione previdenziale dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro anche quando il telelavoro svolto nello Stato di residenza raggiunge il 49,9% dell’attività lavorativa complessiva.

Ne consegue che il limite del 25% e quello del 49,9% operano su piani completamente differenti. Il primo riguarda esclusivamente la ripartizione della potestà impositiva tra i due Stati; il secondo individua invece il sistema previdenziale competente. Confondere i due livelli significa attribuire alla medesima percentuale effetti che l’ordinamento non le riconosce.

Le ricadute operative sono significative. Le imprese non possono limitarsi a verificare il rispetto del limite fiscale, ma devono monitorare separatamente anche gli effetti previdenziali del telelavoro, predisponendo sistemi di rilevazione delle giornate lavorate da remoto e procedure interne in grado di documentare il rispetto delle diverse soglie.

Anche consulenti del lavoro e professionisti sono chiamati a un approccio integrato. La programmazione del lavoro agile deve infatti tener conto sia delle regole fiscali previste dall’Accordo del 2020 e dal Protocollo del 2024, sia delle disposizioni europee in materia di sicurezza sociale, evitando che una corretta gestione tributaria si traduca in un’errata individuazione della legislazione previdenziale applicabile.

Il nuovo quadro normativo rappresenta quindi un equilibrio giuridico asimmetrico ma coerente. La soglia del 25% tutela il riparto della potestà impositiva e preserva lo status fiscale del frontaliere; quella del 49,9% garantisce continuità nella copertura previdenziale. L’assenza di coincidenza tra i due limiti non costituisce una lacuna dell’ordinamento, bensì la naturale conseguenza dell’autonomia funzionale delle due discipline.

In prospettiva, saranno determinanti il coordinamento tra le amministrazioni dei due Paesi e l’armonizzazione delle prassi applicative, affinché la diffusione del lavoro agile continui a favorire la mobilità transfrontaliera senza compromettere la certezza del diritto. La vera sfida non consiste quindi nello scegliere quale soglia applicare, ma nel comprendere quando ciascuna di esse rilevi e come coordinarne gli effetti nell’interesse di lavoratori, imprese e amministrazioni.

Riferimenti normativi essenziali

  • Accordo tra Italia e Svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri del 23 dicembre 2020.
  • Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera del 9 marzo 1976, art. 15, par. 4.
  • Legge 13 giugno 2023, n. 83.
  • Legge 30 dicembre 2024, n. 207.
  • Legge 29 dicembre 2025, n. 217.
  • Regolamento (CE) n. 883/2004, artt. 11, 13 e 16.
  • Regolamento (CE) n. 987/2009.
  • Framework Agreement on cross-border telework.
  • 165 TUIR.

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