Il penalista milanese Gaetano Laghi commenta la condanna definitiva del gioielliere di Grinzane Cavour: «La Cassazione non ha inventato nulla, ha applicato la legge. Ma il caso mostra quanto sia stretto il perimetro dell’articolo 52 del codice penale»
La Corte di Cassazione ha reso definitiva, nei giorni scorsi, la condanna a quattordici anni e nove mesi di reclusione nei confronti di Mario Roggero, il settantaduenne gioielliere di Gallo di Grinzane, in provincia di Cuneo, che il 28 aprile 2021 uccise due dei tre rapinatori che avevano assaltato il suo negozio, ferendone un terzo. La Suprema Corte ha respinto il ricorso della difesa, confermando quanto già stabilito in appello a Torino: i colpi furono esplosi quando la rapina era ormai conclusa e i banditi in fuga, un elemento che ha escluso la scriminante della legittima difesa. Una vicenda che ha diviso l’opinione pubblica e riacceso il dibattito, mai sopito in Italia, sui limiti dell’autotutela armata. Ne abbiamo parlato con l’avvocato Gaetano Laghi, penalista dello Studio Legale Laghi di Milano, da oltre trent’anni impegnato in procedimenti di rilievo nazionale. Avvocato Laghi, partiamo dal cuore giuridico della vicenda: perché i giudici hanno escluso la legittima difesa? «Il codice penale, all’articolo 52, richiede che la reazione sia proporzionata a un pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Il concetto chiave è proprio l’attualità del pericolo. Nella ricostruzione accolta dai giudici di merito e confermata in Cassazione, i rapinatori si stavano allontanando quando sono stati raggiunti dai colpi: l’aggressione, cioè, si era già esaurita. Se il pericolo è cessato, la reazione non è più difesa ma diventa, sotto il profilo giuridico, una condotta offensiva autonoma, valutata secondo le regole ordinarie sull’omicidio e non secondo la scriminante.» La difesa ha insistito sulla legittima difesa putativa. Che differenza c’è rispetto a quella reale? «La legittima difesa putativa riguarda l’errore: chi reagisce crede, per circostanze concrete e non per mera suggestione soggettiva, di trovarsi ancora in pericolo, pur non essendolo oggettivamente. È una valutazione delicatissima, che richiede di ricostruire lo stato psicologico dell’agente nel momento del fatto, non a distanza di mesi. Nel caso Roggero i giudici hanno ritenuto che la sequenza filmata, otto minuti che documentano l’intera dinamica, non lasciasse margini a questa lettura: la fuga dei rapinatori era chiara e riconoscibile.» Molti cittadini hanno espresso solidarietà a Roggero, definendolo vittima due volte. Come giudica questa reazione? «È una reazione comprensibile sul piano umano, e la comprendo. Chi subisce una rapina in casa propria o nel proprio negozio vive un trauma enorme, e l’emotività collettiva tende a schierarsi con chi si è difeso. Ma il compito del penalista, e ancora di più del giudice, è tenere separati il piano dell’empatia e quello della responsabilità penale. Le riforme del 2019 sulla legittima difesa domiciliare hanno ampliato le tutele per chi reagisce a un’intrusione in corso, non per chi insegue e colpisce chi sta fuggendo. Questo è un punto che spesso sfugge al dibattito pubblico.» C’è chi, anche in ambito politico, ha criticato la sentenza come eccessivamente severa. È una critica fondata dal punto di vista tecnico? «Politicamente è legittimo discutere se la legge attuale sia adeguata: è un dibattito che attraversa il Parlamento da anni. Ma la sentenza, in sé, applica il diritto vigente in modo coerente con l’orientamento consolidato della Cassazione sull’attualità del pericolo. Non vedo, nelle motivazioni che sono state rese note, elementi di anomalia interpretativa. Semmai il caso conferma quanto sia stretta la forbice tra reazione legittima ed eccesso, e quanto sia rischioso, per chiunque si trovi coinvolto in un episodio simile, agire di impulso dopo che la minaccia è cessata.» Cosa può fare ora, tecnicamente, la difesa di Roggero, dopo la pronuncia definitiva della Cassazione? «Con la sentenza passata in giudicato, gli spazi processuali ordinari si chiudono. Restano strumenti eccezionali: la domanda di grazia al Presidente della Repubblica, che è un atto di clemenza politica e non una nuova valutazione del fatto, oppure, in prospettiva più lontana, un percorso di esecuzione della pena che tenga conto dell’età e delle condizioni personali del condannato, con eventuali misure alternative da valutare davanti al Tribunale di Sorveglianza secondo i requisiti di legge. Ma si tratta di strade che non incidono sull’accertamento della responsabilità, ormai definitivo.» Un’ultima riflessione: cosa insegna questa vicenda a chi si trova, oggi, a dover consigliare un cliente su una situazione simile? «Che la differenza tra un gesto comprensibile e un reato si misura in secondi, e si gioca tutta sull’attualità del pericolo. È il primo concetto che spiego quando mi occupo di casi di reazione a un’aggressione: difendersi durante l’aggressione è un conto, agire quando l’aggressione è finita è un altro. Sembra una distinzione sottile, ma per il diritto penale è tutto. Ed è anche per questo che casi come quello di Roggero, al di là dell’esito, restano un monito e un’occasione di riflessione collettiva sul senso e sui limiti della legittima difesa nel nostro ordinamento.»
Gaetano Laghi è avvocato penalista, titolare dello Studio Legale Laghi con sedi a Milano, Napoli e Roma. Si occupa di diritto penale d’impresa, reati contro la pubblica amministrazione e diritto penale dello sport.
Scopri di più da GazzettadiMilano.it
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.





























































