Discoteche: il Tar non respinge il ricorso, rimanda la decisione. L’ipotesi di risarcimento danni a imprenditori e lavoratori resta aperta.

Il Tar del Lazio non ha respinto il ricorso di Silb, come erroneamente riportato da qualche organo di stampa. Ha stabilito che la decisione verrà presa il 9 settembre e non da un giudice monocratico.
Come dichiara l’avvocato Lamberto Ferrara, “non mi aspettavo la sospensiva ex articolo 56, è normale che il diritto alla salute venga prima della tutela economica. L’articolo 56 del codice amministrativo dice che il provvedimento viene sospeso quando foriero di danno grave e irreparabile. In questo caso, quel danno potenziale può essere risarcito, la salute no”.
Ma non è affatto scongiurata l’ipotesi di risarcimento del danno a vantaggio dei ricorrenti.
“Quando, il 9 settembre si entrerà nel merito della questione, potrebbe profilarsi l’opportunità di un risarcimento del danno. Se infatti l’ordinanza fosse dichiarata illegittima,  le discoteche rimaste chiuse dal 17 agosto  avrebbero diritto al risarcimento del danno pieno. Non parlo solo agli imprenditori, ma dei lavoratori e le loro famiglie”.
L’invettiva contro le discoteche ha fatto dimenticare due fattori:
1) Non c’è un solo contagio attribuibile a una discoteca
2) I lavoratori di questo comparto hanno gli stessi diritti degli altri
“E non abbiamo considerato l’80% dei locali, chiuso da fine febbraio. Aziende che devono pagare affitti, tasse, stipendi. Alcune stanno già portando i libri in tribunale – afferma il presidente di Silb Maurizio Pasca – Al problema economico si aggiunge quello sociale: dove si concentreranno ora i ragazzi? Abbiamo già notizia dei primi rave, di feste abusive organizzate e promosse attraverso i social. Il virus lì non c’è?! Non sarebbe stato più saggio farli radunare in luoghi sanificati, con capienze controllate e registrazione dei partecipanti”?
SILB, https://www.silb.it Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo e di Spettacolo che rappresenta gran parte degli operatori del settore –