Contrabbando di autovetture di lusso con targa svizzera, operazione GdF a Gallarate

Finanzieri del Comando Provinciale di Varese, nel corso della quotidiana attività di controllo su strada ed economico del territorio, hanno individuato cinque autovetture di lusso con targa extra UE in uso a distinte società di autonoleggio operanti nella circoscrizione gallaratese, aventi un valore complessivo di oltre 800.000 euro, circolanti in totale evasione dei diritti di confine.

L’indagine, svolta dalla Compagnia di Gallarate, è stata avviata con l’analisi delle autovetture di lusso circolanti nel territorio di competenza al fine di verificare se fossero stati rispettati gli adempimenti doganali e quelli previsti dal Codice della Strada.

Infatti, ai fini della circolazione stradale, se il veicolo immatricolato all’estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto “utilizzatore”), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso. Se la disponibilità del veicolo immatricolato all’estero, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, supera i 30 giorni nell’anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati da parte dell’utilizzatore nell’elenco REVE ossia il Registro Veicoli Esteri istituito presso il PRA – Pubblico Registro Automobilistico.

Invece, dal lato doganale, l’autovettura può circolare in esenzione dei diritti di confine (dazio e IVA) se è stato presentato all’ufficio doganale competente la richiesta di temporanea esportazione, della durata di sei mesi al termine del quale il bene deve rientrare nel territorio extra unionale. Il regime di ammissione temporanea viene, dunque, autorizzato mediante presentazione alla dogana, di arrivo della merce, della dichiarazione doganale di temporanea importazione oppure di un Carnet ATA. L’autorizzazione è subordinata alla possibilità di identificare la merce in temporanea importazione attraverso marchi, numeri di serie, matricole, fotografie e deve essere prestata garanzia per i diritti doganali relativi alla merce in temporanea ammissione.

Dagli elementi raccolti dalle pattuglie operanti sul territorio, emergeva come per le cinque autovetture di lusso (Porsche Macan, Porsche 911 Carrera 4s e Mercedes Classe G63 AMG V8, Lamborghini Huracan e McLaren 570S) nulla era stato presentato alla dogana di competenza da parte delle società di autonoleggio che le possedevano, permettendo dunque la circolazione di tali veicoli in totale evasione dei diritti di confine, quantificati in complessivi oltre 250 mila euro. Pertanto, poiché le fattispecie individuate configuravano il reato di contrabbando aggravato, le stesse venivano sequestrate e i responsabili deferiti alla Procura della Repubblica bustocca per violazioni al Testo Unico delle Leggi Doganali.

La condotta fraudolenta individuata risulta particolarmente distorsiva del mercato in quanto permette di poter ottenere un indebito risparmio d’imposta omettendo il pagamento dei diritti di confine (dazi all’importazione e IVA) ed esercitando una concorrenza sleale nei confronti degli altri operatori economici in forza di una maggiore competitività derivante dai minori costi delle autovetture extra-UE in ragione dei più favorevoli regimi fiscali di detti Paesi.

L’operazione delle Fiamme Gialle, quale unica istituzione in grado di valorizzare trasversalmente il patrimonio informativo contenuto nei database fiscali, doganali, valutari e di polizia, si è sviluppata secondo il dispositivo operativo del Corpo nell’ambito del contrasto all’evasione fiscale facendo leva sulle peculiari funzioni di polizia economico-finanziaria ed è stata condotta trasversalmente tanto sotto il profilo amministrativo-doganale quanto quello penale con il conseguente sequestro preventivo dei beni finalizzati alla confisca, che è obbligatoria nel caso in cui il procedimento penale si concluda con la condanna degli indagati.

Si evidenzia che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna. La diffusione del presente comunicato stampa è autorizzata dalla competente Procura della Repubblica di Busto Arsizio in ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 188/2021, ritenendo sussistente l’interesse pubblico all’informazione con particolare riferimento al contrasto dei traffici illeciti nonché di ogni altra forma di criminalità economico-finanziaria.