Al via la nuova Definizione agevolata delle cartelle. Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibili sul proprio sito internet le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione alla cosiddetta Rottamazione-quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026.
La richiesta deve essere trasmessa in via telematica entro il prossimo 30 aprile.
Per agevolare i contribuenti nella fase di adesione, è possibile individuare fin d’ora i debiti che possono essere “rottamati”, considerato che la nuova misura agevolativa, rispetto alle precedenti, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture).
A tal fine, a coloro che presentano la domanda direttamente dall’area riservata del sito, il servizio già propone i soli debiti “rottamabili”. Inoltre, Agenzia delle entrate-Riscossione ha anche messo a disposizione il servizio online che consente di chiedere il prospetto informativo con l’elenco dei carichi che possono essere “rottamati” e il corrispondente importo dovuto in misura agevolata.
Sempre sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it è possibile consultare le risposte alle domande più frequenti (Faq) sulla nuova Definizione agevolata, tra cui quelle relative alle altre novità più rilevanti rispetto alle edizioni precedenti, come la possibilità di effettuare i pagamenti in un arco temporale più ampio (fino a 9 anni in 54 rate bimestrali) e le casistiche previste dalla legge in tema di decadenza.
Come presentare la domanda. I contribuenti possono presentare la dichiarazione di adesione nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” presente sia in area riservata sia in area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it. In area riservata – a cui si accede con Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate – il servizio propone in automatico l’elenco dei carichi “rottamabili”, con la possibilità di selezionare quelli di interesse da inserire nella richiesta. È necessario sempre indicare se si intende pagare in un’unica soluzione oppure a rate. Al riguardo la legge prevede che, in caso di pagamento dilazionato, l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata attraverso il servizio disponibile nell’area pubblica del sito, senza la necessità di credenziali di accesso ma allegando la documentazione di riconoscimento. Nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione-quinquies)” si deve compilare la domanda inserendo, tra l’altro, i numeri identificativi dei documenti che si vogliono includere nella richiesta (cartelle di pagamento o avvisi di addebito dell’Inps), la soluzione con la quale si intende effettuare il pagamento e un indirizzo e-mail dove ottenere la ricevuta di presentazione. Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibile entro il 30 giugno 2026 la Comunicazione delle somme dovute con l’esito della domanda, gli importi da versare ai fini della definizione e i moduli di pagamento.
Come ottenere il prospetto informativo. È possibile richiedere il prospetto informativo direttamente dall’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sezione “Definizione agevolata”, compilando l’apposita schermata. Il sistema invierà, entro le successive 12 ore, una e-mail all’indirizzo indicato, con il link per scaricare il prospetto entro 5 giorni. In alternativa, il prospetto informativo può essere richiesto nell’area pubblica del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, compilando il form disponibile nella sezione “Definizione agevolata (Rottamazione quinquies)” e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso, dopo la convalida della domanda e la presa in carico da parte degli uffici, se la documentazione allegata è corretta, il contribuente riceverà una e-mail con il link per scaricare, entro 5 giorni, il prospetto informativo.
Cosa prevede la nuova Definizione agevolata. La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) stabilisce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 che derivano dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatici e formali sulle dichiarazioni (articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600/73 e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633/72) o dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento. Rientrano nell’ambito applicativo anche le sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture). Sono ammessi alla Rottamazione-quinquies, purché rientranti nelle suddette fattispecie, anche i debiti già oggetto delle precedenti tre rottamazioni o del “saldo e stralcio” per i quali i contribuenti sono incorsi nella decadenza, nonché quelli già oggetto della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si sono persi i benefici. La norma, invece, esclude i debiti già ricompresi in piani di pagamento della Rottamazione-quater (e relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.
La Definizione agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili”, accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l’aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali in 9 anni, di pari ammontare, con la rata che non potrà essere inferiore all’importo minimo di 100 euro. La scadenza della prima o unica rata è fissata al 31 luglio 2026. La Definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, oppure di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.
Scopri di più da GazzettadiMilano.it
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.













































