Quello ad Alessia Pifferi è stato un “processo mediatico”, lo scrivono i giudici della Corte d’Assise d’Appello di Milano che lo scorso novembre annullarono la condanna all’ergastolo sancita in primo grado (riducendo la pena a 24 anni di reclusione).
La donna nel 2022 aveva lasciato morire di stenti la figlia Diana, di un anno e mezzo, abbandonandola a casa per sei giorni.
Secondo i giudici, l’esposizione costante, martellante e spesso aggressiva dei media avrebbe condizionato l’atteggiamento dell’imputata in aula, alterato la percezione pubblica del caso e generato una pressione tale da incidere persino sulle dinamiche familiari e testimoniali
La Corte parla esplicitamente di: “clamore mediatico subìto, anzi sofferto”, “lapidazione verbale per mezzo dei media” un processo penale trasformato in “genere televisivo di svago e intrattenimento”.
Questa cornice, secondo i giudici, avrebbe contribuito a un comportamento processuale che non può essere interpretato come segno di particolare pericolosità o capacità criminale, ma come espressione di una personalità fragile e deficitaria.
La Corte sostiene che: la Pifferi non ha una storia criminale, viveva in condizioni di isolamento, fragilità economica e psicologica, e che il suo comportamento in aula è “sintonico” con questa fragilità, non con una volontà di manipolare o mentire strategicamente
Da qui la scelta di riconoscere le attenuanti generiche, che in primo grado erano state escluse.
Uno dei passaggi più sorprendenti delle motivazioni è l’idea che il “processo mediatico” abbia spinto la madre dell’imputata a diventare una sua accusatrice, inducendola a “riversare in atti circostanze non vere” per paura di essere a sua volta travolta dalla “pubblica esecrazione”.
È un’affermazione molto forte, perché mette in dubbio la genuinità di una parte delle dichiarazioni rese in aula.
La Corte non nega la gravità estrema del fatto. Ma ritiene che: l’ergastolo fosse una pena non proporzionata alla personalità dell’imputata, che il contesto mediatico abbia distorto la percezione del caso, e che il comportamento processuale non dimostri una “accentuata capacità a delinquere”
Da qui la riduzione a 24 anni, frutto del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti.
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