A distanza di oltre tredici anni dall’approvazione della legge regionale n. 6/2012, l’esperienza maturata ha condotto ad aggiornarne alcuni aspetti.
La finalità è quella di ridefinire alcuni temi per il migliore conseguimento degli obiettivi in materia di trasporto pubblico regionale e locale.
Le finalità della legge regionale sono state ampliate tenendo conto dell’evoluzione tecnologica, della necessità di offrire agli utenti nuovi strumenti innovativi sull’offerta dei servizi per l’informazione e la comunicazione, anche in tempo reale, dell’offerta complessiva del sistema, nonché della necessità di garantire anche la sostenibilità ambientale.
La riforma prevede il rafforzamento del ruolo di governance della Regione, principalmente nei confronti delle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale.
In particolare, alla Regione è attribuito il potere di adottare direttive vincolanti e linee guida, per una migliore organizzazione dei servizi nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Si prevede che i Comuni definiscano, in forma associata nelle Agenzie per il Trasporto Pubblico Locale, i criteri per il posizionamento sul territorio, nonché i requisiti qualitativi delle paline e pensiline delle fermate del trasporto pubblico locale in termini di
sicurezza e informazione e individuino i criteri per garantire l’accessibilità alla fermata e al servizio a tutte le categorie sociali, nel rispetto degli standard minimi qualitativi definiti dalla Regione.
Riguardo all’organizzazione delle Agenzie del T.P.L., è stata ripensata la partecipazione della Regione e dei Comuni non capoluogo nelle Agenzie; essendo state potenziate le funzioni di regolamentazione di Regione Lombardia, la partecipazione di quest’ultima alle Agenzie per il T.P.L. non ha più ragion d’essere, in quanto può esplicare in maniera più efficace le proprie funzioni di indirizzo mediante il rafforzato potere di regolazione, con l’emanazione di direttive vincolanti.
Così, la quota prevista del 10% di Regione viene ripartita tra gli altri enti.
Si prevede che alle Agenzie aderiscano i Comuni non capoluogo, sul cui territorio esiste un servizio di trasporto pubblico comunale, i cui oneri derivanti dagli obblighi di servizio pubblico sono parzialmente o totalmente a carico dello Stato e della Regione; mentre possono presentare istanza di partecipazione alle Agenzie i Comuni non capoluogo di Provincia, per i quali sussista almeno una delle seguenti condizioni, fermi restando gli oneri a carico del solo bilancio comunale: necessità di realizzazione o di potenziamento di un servizio pubblico interurbano che attraversa il territorio comunale; necessità di affidamento all’Agenzia della gestione di un servizio di trasporto pubblico comunale già esistente sul territorio comunale.
Altra novità è l’istituzione del Comitato Regionale del Trasporto Pubblico composto dall’Assessore regionale e dai Presidenti delle Agenzie con funzioni specifiche anche consultive.
Il fulcro per la governance della programmazione del trasporto pubblico di livello regionale sarà rappresentato dal Programma del trasporto pubblico regionale, atto fondamentale per la pianificazione e la programmazione dei servizi ferroviari regionali, dei servizi automobilistici interurbani di rango regionale, dei servizi regionali di navigazione nonché degli impianti fissi.
Per la riqualificazione del trasporto pubblico regionale, si promuove la realizzazione di sistemi di bigliettazione innovativi anche digitali.
Jacopo Dozio
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