L’IVASS ha nominato i componenti del Collegio dell’Arbitro Assicurativo e dichiarato l’avvio dell’operatività. I consumatori potranno rivolgersi all’Arbitro dal 15 gennaio 2026 mediante ricorso da presentare solo on line direttamente sul sito del nuovo organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
Il Collegio è composto da 19 componenti, tra effettivi e supplenti, ed è presieduto dalla Prof.ssa Avv. Concetta Brescia Morra.
Arbitro assicurativo
Cos’è
L’arbitro assicurativo è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti dai contratti di assicurazione a cui aderiscono imprese ed intermediari assicurativi.
È uno strumento alternativo alla negoziazione assistita e alla mediazione: in tal modo dette iniziative sono alternative tra di loro, ricorrendone i rispettivi presupposti, ai fini del successivo esperimento dell’azione giudiziaria.
Se la decisione dell’arbitro assicurativo è insoddisfacente, sia il consumatore che l’impresa e l’intermediario possono comunque sempre rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Sarà possibile presentare ricorso all’arbitro assicurativo a partire dal 15 gennaio 2026.
Modalità per proporre ricorso
Tale sistema di risoluzione delle controversie con le imprese e/o gli intermediari assicurativi è attivabile:
- direttamente dal consumatore, senza la necessaria assistenza di un avvocato o di un procuratore;
- attraverso procedura online, tramite un portale accessibile mediante sito appositamente dedicato;
- con costi minimi, perché per la presentazione del ricorso è richiesto il versamento di un contributo di venti euro che sarà rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza con accoglimento in tutto o in parte del ricorso.
Condizioni necessarie
Prima di presentare un ricorso all’arbitro assicurativo è necessario:
- aver preventivamente proposto un reclamo all’impresa o all’intermediario: dopo 45 giorni se non si è ricevuta risposta o se si è ricevuta una risposta non soddisfacente il consumatore può rivolgersi all’arbitro assicurativo;
- che non siano passati più di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo all’impresa o all’intermediario;
- che i fatti oggetto del ricorso non risalgano a più di 3 anni dalla data in cui è stato presentato il reclamo.
Controversie rimesse all’arbitro assicurativo
Le controversie rimesse alla cognizione dell’arbitro assicurativo sono quelle derivanti da un contratto di assicurazione ed aventi oggetto:
- l’accertamento di diritti, anche risarcitori;
- obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi;
- l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal Codice delle assicurazioni private.
Sono, invece, esclusi dalla cognizione dell’arbitro assicurativo:
- i ricorsi relativi a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A. (ad esempio i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, condotte dei periti, ecc.);
- le fattispecie relative ai cc.dd. grandi rischi (corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, ecc.).
Decisione del ricorso
Il ricorso è deciso da un Collegio (arbitroassicurativo.org) composto da 5 componenti che rappresentano i diversi soggetti coinvolti nella controversia.
La procedura è gestita da una segreteria tecnica, istituita presso l’IVASS.
La decisione dell’arbitro assicurativo sul ricorso non è vincolante. Se, tuttavia, l’impresa e/o l’intermediario non la rispettano, la notizia dell’inadempimento è pubblicata sul sito dell’arbitro per un periodo di 5 anni e resta in evidenza per 6 mesi sul sito internet dell’impresa e/o dell’intermediario (o affissa nei locali in assenza di un sito internet). Pertanto, le decisioni assunte dall’arbitro assicurativo espongono l’impresa e l’intermediario assicurativo che non vi ottemperi a conseguenze di tipo reputazionale
Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l’economicità e l’effettività della tutela: le decisioni vengono adottate entro 180 giorni (prorogabili una sola volta fino ad ulteriori 90 per le controversie particolarmente complesse).
Contesto assicurativo, bancario e finanziario
L’arbitro assicurativo si aggiunge alla gestione dei reclami svolta dall’IVASS, ampliando il ventaglio degli strumenti di tutela individuale a disposizione della clientela e garantendo al consumatore di servizi assicurativi gli stessi mezzi di protezione di cui godono gli utenti di servizi bancari e finanziari. Infatti, oltre all’arbitro assicurativo, sono già esistenti l’arbitro bancario finanziario (ABF), istituito dalla Banca d’Italia, per la risoluzione delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari e l’arbitro per le controversie finanziarie (ACF), istituito dalla Consob, per la risoluzione delle controversie tra investitori “retail” e intermediari.
Istituzione dell’arbitro assicurativo
L’arbitro assicurativo è stato istituito con decreto del 6 novembre 2024, n. 215 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell’IVASS e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 6 del 9 gennaio 2025.
Il decreto ministeriale definisce:
- i principi fondanti e l’articolazione primaria della disciplina relativa all’arbitro assicurativo;
- i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati;
- la natura delle controversie relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi derivanti da un contratto di assicurazione.
L’arbitro assicurativo è costituito presso l’IVASS – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ed è previsto dall’articolo 141 del Codice del consumo e in attuazione dell’articolo 187.1 del Codice delle assicurazioni private che ha recepito l’art. 15 della Direttiva UE 2016/97 (Insurance Distribution Directive).
Il Provvedimento n. 106122 del 23 maggio 2025 rimette all’IVASS la competenza ad emanare disposizioni tecniche e attuative di dettaglio per alcuni aspetti di funzionamento dell’arbitro assicurativo.
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