dall’Architetto Riccardo Cielo riceviamo e pubblichiamo
Buongiorno,
vi scrivo personalmente per tenervi aggiornati ( ma credo che sicuramente siate già a conoscenza di tutto ) sulla terribile decisione della Giunta attuale di SPAZZAR VIA decine di attività storiche milanesi in Galleria e in piazza Duomo, a discapito di multinazionali milionarie ( per lo più francesi….tant’è che suggerirei che la Galleria si chiamasse ormai LA GALERIE –in francese, visto che il 50% degli spazi negli ultimi 4 anni è stato dato a loro… )
Noi e le altre attività riconosciute come BOTTEGHE STORICHE dal Comune e dalla Regione ci batteremo fino all’ultimo secondo cercando di far valere il principio della trasparenza , della tradizione, della correttezza e dell’enorme sacrificio familiare fatto da tre generazioni.
Cordialità.
Arch. Riccardo Cielo
Con la presente nota si ripercorre brevemente la vicenda culminata nei provvedimenti con i
quali il Comune di Milano ha negato a Cielo S.p.a. il rinnovo delle concessioni relative a due unità immobiliari ad uso commerciale site in piazza Duomo n. 19.
In merito si deve evidenziare come i provvedimenti adottati dal Comune per l’affidamento
delle concessioni degli immobili in Galleria abbiano portato al risultato abnorme per cui
concessionari quali Cielo S.p.A., aventi requisiti di storicità ben più significativi di quelli fissati
dall’Amministrazione, si sono visti negare il rinnovo.
Si deve aggiungere, per completezza del quadro, che, in relazione alle botteghe storiche che
hanno ottenuto il rinnovo, l’Amministrazione ha fissato, nel mese di agosto 2020, canoni
insostenibili (non solo per le botteghe storiche a conduzione familiare ma anche per operatori di maggiori dimensioni), che sono stati calcolati sulla base della media delle offerte presentate in gara negli ultimi due anni per la stessa merceologia e che ammontano nella quasi totalità dei casi a importi pari/superiori al doppio del precedente canone di concessione.
Ciò premesso si svolgono alcune osservazioni nel merito.
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1. La famiglia Cielo opera nel settore dell’orologeria, oreficeria e gioielleria da oltre 100 anni.
Il primo negozio (orologeria) è stato fondato nel 1914 da Angelo Cielo a Vicenza. L’attività
è stata trasferita nel 1921 a Milano, prima in piazza Beccaria, poi in piazza Cadorna (con due
negozi, uno che si affacciava sulla piazza, l’altro nell’atrio della stazione Cadorna). Nel 1988 la famiglia Cielo ha rilevato la storica gioielleria Bernasconi di piazza Duomo 21, trasferendo in tale immobile la sede principale della propria attività. Nel 2011 l’esercizio è stato spostato in piazza Duomo 19; nel 2014 la scrivente ha ottenuto in concessione dal Comune anche l’adiacente unità immobiliare, nella quale operava la storica gioielleria Archenti.
La famiglia Cielo ha ottenuto importanti riconoscimenti sulla storicità della propria attività,
fra l’altro, proprio da parte del Comune di Milano.
Il Comune ha, infatti, rilasciato nel 2006 attestazione di Bottega Storica, per oltre 50
anni di attività svolta mantenendo la stessa merceologia. Per inciso, tale riconoscimento viene attribuito dal Comune di Milano alla presenza delle seguenti caratteristiche: 1) conservazione dell’attività commerciale, artigianale e di pubblico esercizio per un periodo non inferiore a 50 anni; 2) l’attività deve riguardare necessariamente il medesimo comparto merceologico, prescindendo da eventuali intervenuti cambi di titolarità; 3) eventuale presenza di caratteri costruttivi, decorativi, funzionali di particolare interesse storico, architettonico, urbano, ovvero conservazione complessiva degli elementi di arredo originali.
La famiglia Cielo ha inoltre ottenuto importanti riconoscimenti di storicità
– da Regione Lombardia: si tratta dell’attestazione di Negozio di storica attività
rilasciata nel 2006. Nel caso di specie Regione Lombardia ha certificato che l’attività è
stata svolta ininterrottamente dal 1922;
– dalla Camera di Commercio di Milano, che ha conferito nel 2016 diploma e medaglia per
93 anni di lodevole attività.
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2. Con deliberazione di Giunta n. 1246 del 26 luglio 2019, il Comune di Milano ha
approvato le linee di indirizzo per le concessioni d’uso in scadenza delle unità immobiliari site nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele II e in altri complessi di pregio.
Con tale deliberazione l’Amministrazione comunale ha inteso sostituire, illegittimamente, le condizioni di rinnovo previste nelle convenzioni stipulate da Cielo S.p.A., per la concessione degli immobili in oggetto, con nuovi criteri molto penalizzanti (posto che si
richiede per il rinnovo, fra l’altro, l’esistenza dell’esercizio in Galleria per almeno 50 anni, nello
stesso immobile e con la stessa merceologia).
Tale condotta dell’Amministrazione ha violato il legittimo affidamento che Cielo S.p.A.
aveva riposto nel rinnovo delle concessioni alle condizioni fissate nelle predette convenzioni.
In particolare, con tale deliberazione il Comune ha stabilito che i concessionari interessati al
rinnovo dovessero presentare domanda, dimostrando il possesso di determinati requisiti:
– almeno due fra gli elementi del c.d. gruppo A:
· il riconoscimento di Bottega Storica da parte del Comune di Milano e/o di attività storica e
di tradizione secondo la definizione di Regione Lombardia (o l’aver già maturato alla
scadenza della concessione i requisiti necessari al conseguimento di tali riconoscimenti);
continuità dell’azienda (intestatario della concessione) e l’aver svolto nella stessa unità
immobiliare, oggetto di contratto di concessione con il Comune di Milano, la propria attività
per un periodo non inferiore a cinquanta anni senza interruzione di continuità (non
incidendo eventuali ampliamenti o riduzione di spazi);
· il valore identitario dell’insegna/marchio presente da almeno 50 anni con la stessa
destinazione d’uso dei locali e la stessa merceologia rispetto alla storia del complesso
monumentale, documentato da articoli, testimonianze, fotografie storiche, dipinti, stampe,
pubblicazioni;
· il valore identitario dell’esercizio rispetto alla particolare clientela ospitata nel tempo (non
meno di 50 anni) e al particolare significato della presenza dell’esercizio commerciale nella
promozione della vita culturale ed artistica della Galleria;
– almeno uno degli elementi del c.d. gruppo B:
· presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio;
· presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, di particolare pregio e
valore storico, artistico e culturale e disponibilità a cederli all’Amministrazione Comunale
alla scadenza della concessione, mantenendone i costi di restauro per la durata dell’intera
concessione;
· disponibilità ad effettuare lavori di restauro e recupero delle parti strutturali e degli
impianti dell’immobile concesso in uso, anche restituendo alla vista elementi
architetturali annegati in ristrutturazioni precedenti;
· disponibilità a donare – anche unitamente ad altri concessionari – interventi manutentivi
periodici o straordinari a vantaggio dell’intero complesso immobiliare; in tal caso
l’importo della donazione non potrà essere inferiore alla misura del canone annuo
dell’unità oggetto di rinnovo.
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3. Pochi giorni dopo l’adozione della deliberazione di G.C. n. 1246/2019, la Regione
Lombardia ha preso esplicita posizione in merito alla tutela della attività storiche, là dove queste siano insediate in immobili pubblici.
Infatti, con la D.g.r. Lombardia 31 luglio 2019 n. XI/2043, che ha approvato indirizzi per
l’individuazione di specifiche premialità a favore delle attività storiche e di tradizione ai fini del
rilascio delle concessioni degli spazi demaniali, la Regione ha individuato criteri di gran lunga
meno restrittivi di quelli comunali di cui alla deliberazione di G.C. n. 1246/2019.
In particolare la Regione non ha fissato né un numero minimo di anni di necessaria
permanenza in concessione in un immobile pubblico né ha richiesto che debba trattarsi sempre dello stesso l’immobile (la predetta deliberazione parla infatti più latamente di “luogo” intendendo il contesto, non una specifica unità immobiliare) (cfr. allegato A della predetta deliberazione): “Regione Lombardia, in particolare, ritiene di dover tutelare quelle attività storiche e di tradizione che occupano locali di proprietà pubblica e che contribuiscono a costruire l’identità culturale e il prestigio dei luoghi storico-culturali delle nostre città. In tali casi, infatti, la presenza delle attività storiche contribuisce a salvaguardare e conservare il patrimonio storico e artistico delle città lombarde, quale interesse generale prioritario rispetto alle esigenze poste a base della garanzia di concorrenza.
Pertanto i comuni, in presenza di esigenze imperative connesse alla tutela di un interesse generale, possono procedere ad assegnare gli spazi demaniali, per affidamento diretto, all’attività storica e di tradizione, nel caso in cui:
– l’attività sia già insediata nello spazio demaniale da assegnare;
– la conservazione dell’attività abbia come interesse prioritario la salvaguardia del
patrimonio storico-culturale del comune;
– l’attività abbia caratterizzato negli anni il luogo in cui è insediata, conferendone un’entità
unica ed oggettivamente riconoscibile, anche attraverso documenti e fotografie”.
Nonostante tale provvedimento regionale il Comune di Milano ha proseguito sulla linea
tracciata con la deliberazione n. 1246/2019.
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4. Senza neanche comunicare preventivamente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
di rinnovo (come invece prevede l’art. 10 bis l. 241/1990), il Comune di Milano ha adottato
deliberazione di Giunta Comunale n. 815 del 17 luglio 2020, con la quale ha negato a Cielo S.p.A. il rinnovo.
L’Amministrazione, pur riconoscendo alla scrivente tre dei quattro requisiti del c.d. gruppo
B, ha ritenuto sussistente solo uno dei profili del c.d. gruppo A (cioè il possesso del riconoscimento di Bottega Storica rilasciato dal Comune di Milano e dell’attestazione di Negozio di storica attività della Regione Lombardia).
Sussistono invece in capo a Cielo, quanto meno, altri due requisiti del c.d. gruppo A.
La deliberazione della Giunta Comunale n. 815 del 17/07/2020 ha ritenuto erroneamente che Cielo S.p.A. non possedesse il requisito 1B del gruppo A, consistente in: “[…] continuità
dell’azienda (intestatario della concessione) e l’aver svolto nella stessa unità immobiliare, oggetto di contratto di Concessione con il Comune di Milano, la propria attività per un periodo non inferiore a cinquanta anni senza interruzione di continuità (non incidendo eventuali ampliamenti o riduzioni di spazi).”.
Sul punto le ragioni del diniego risultano incomprensibili, perché l’Amministrazione
descrive per lo più alcune vicende societarie senza spiegare i motivi per cui Cielo S.p.A. non
possiederebbe il predetto requisito 1B:
– cfr. pagina 33 della deliberazione di G.C 815/2020: “NO in piazza duomo 19 dal 2011
avendo fatto cambio locali con VERGA – precedentemente in duomo 21 In Duomo 21 c’era dal 1988 essendo subentrato (come da verbale assemblea straordinaria del 15/2/1988 e l’atto di fusione per incorporazione del 29/6/1988 della soc. gioielleria B. Bernasconi SRL con cambio denominazione in Cielo srl.)”;
– cfr. pagina 34 della deliberazione di G.C 815/2020: “NO subentrato ad archenti nel 2014
con atto di fusione per incorporazione”.
Cielo S.p.A., invece, possiede senza dubbio il requisito 1B, che deve essere interpretato alla
luce dell’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione comunale.
Nel caso di specie l’interesse pubblico è quello della tutela delle attività storiche, indicato
dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 5157/2018 con specifico riferimento al contesto della
Galleria.
Nella predetta sentenza, in particolare, è stato evidenziato che “È pacifico … che fra le
ipotesi di deroga [alla gara pubblica] possa rientrare anche la salvaguardia del patrimonio
culturale e in genere dell’interesse storico-culturale (cfr. per tutti il Considerando 40 e l’art. 4
della direttiva 2006/123/CE e conseguente art. 8 l. 26 marzo 2010, n. 59), nel quale per sua natura rientra il profilo storico-identitario, quand’anche su supporto commerciale: sia come valore culturale in sé, dunque indipendentemente dalla considerazione economica; sia anche come qualificatore e attrattore turistico del contesto, e dunque come apprezzabile elemento di valorizzazione dell’immateriale economico dell’intero ambiente circostante: nel caso, dell’intera galleria Vittorio Emanuele II, essendo – a voler considerare i soli aspetti di mercato – patente il deprezzamento che si irradierebbe anche sui restanti locali a causa del venir meno di siffatti storici attrattori.
Nel caso di specie, viene in particolare in rilievo la tutela della tradizione storico-culturale
di una città, la quale si realizza anche attraverso la salvaguardia e la conservazione dei c.d. locali storici, ovvero di quegli esercizi commerciali che, oltre a qualificare spesso in maniera
determinante il tessuto urbano del centro cittadino, costituiscono un importante elemento di
memoria e connotazione storica ed una preziosa testimonianza di tradizione e cultura”.
In tal quadro al requisito 1B non può essere attribuita l’interpretazione restrittiva applicata
dall’Amministrazione nella deliberazione della Giunta Comunale n. 815 del 17/07/2020, posto che il diniego della concessione nei confronti di Cielo S.p.A. si risolve in concreto nell’allontanamento dalla Galleria di un operatore che vanta oltre 100 anni di storia (cfr. precedente par. 1) in evidente contrasto con l’interesse pubblico sopra descritto.
L’interpretazione data dall’Amministrazione al criterio 1B appare in ogni caso illogica e
irragionevole, posto che:
– il trasferimento dal n. 21 al n. 19 di piazza Duomo è avvenuto fra due immobili di proprietà
comunale, posti a poca distanza (un numero civico) l’uno dall’altro e nello stesso tratto dei portici di piazza Duomo. Non può trattarsi sotto nessun punto di vista di uno spostamento rilevante ai fini del riconoscimento in capo a Cielo S.p.A. del requisito della storicità della relativa attività nel complesso della Galleria;
– inoltre, è indiscutibile la circostanza che Cielo S.p.A. ha proseguito l’attività delle
aziende della gioielleria Bernasconi e della gioielleria Archenti, due notissimi esercizi presenti
in piazza Duomo dall’inizio del 1900, là dove ne ha incorporato le società, subentrando a tutti
gli effetti nei relativi atti concessori, con il benestare del Comune.
Cielo S.p.a., inoltre, opera nei locali della storica gioielleria Verga, esistente fin dagli inizi del 1900, in ideale prosecuzione con l’attività di questa.
Quanto al possesso da parte di Cielo del requisito n. 3 del gruppo A cioè “il valore
identitario dell’esercizio rispetto alla particolare clientela ospitata nel tempo (non meno di 50
anni) e al particolare significato della presenza dell’esercizio commerciale nella promozione della vita culturale ed artistica della Galleria”: nell’ambito dell’istruttoria, l’Amministrazione ha del tutto omesso di esaminare una delle lettere e relativa documentazione che Cielo S.p.A. aveva presentato al fine di dimostrare tale requisito.
La predetta deliberazione di G.C. n. 815/2020, alle pagine 33 e 34, infatti, richiama solo due
delle note protocollate da Cielo S.p.A.: la comunicazione in data 11 aprile 2019 e quella in data 4 ottobre 2019.
Oltre alle predette note la scrivente Società aveva però presentato anche la comunicazione in
data 26 novembre 2019 e relativi documenti, protocollata con n. 0547373/2019 del 27 novembre 2011.
Tale comunicazione conteneva elementi rilevanti, che dimostravano la sussistenza in capo a
Cielo S.p.A. del requisito di cui al c.d. gruppo A punto 3.
Alla luce di tale elementi l’Amministrazione ha dunque ritenuto erroneamente che Cielo
S.p.A. non possedesse i requisiti 1B e 3 del gruppo A.
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5. Con i predetti provvedimenti inoltre l’Amministrazione ha del tutto omesso di considerare
che se le attività storiche presenti in Galleria si dovessero trasferire perderebbero una parte
significativa della clientela. Ci si riferisce in particolare ai turisti stranieri, che ricercano nella
Galleria le botteghe storiche, al fine di acquistare prodotti unici che sono esempio della tradizione commerciale e artigianale di Milano.
Si deve inoltre considerare che le botteghe storiche (tra cui quella della scrivente Società)
hanno condotto negli anni importanti lavori di mantenimento e ammodernamento dei locali
commerciali, esponendosi finanziariamente in modo significativo. Alcuni esercenti, fra cui la
scrivente, si troverebbero a dover lasciare i propri negozi (verosimilmente ad operatori commerciali di grandi dimensioni) in pendenza di finanziamenti ancora in corso. Tale circostanza, peraltro, rende
come sia estremamente difficiale per gli esercenti storici ricominciare l’attività altrove.
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6. Alla luce dei predetti elementi, la deliberazione di Giunta del Comune di Milano n.
815/2020, che, fra l’altro, ha negato a Cielo S.p.A. il rinnovo delle concessioni relative all’esercizio sito in piazza Duomo n. 19, ha reso evidente il fatto che la stessa Amministrazione intende ottenere il massimo risultato economico dagli immobili ad uso commerciale presenti nel complesso monumentale della Galleria, tralasciando di perseguire l’interesse pubblico alla tutela delle attività storiche.
In tal quadro, il diniego di rinnovo ricevuto da Cielo S.p.A. risulta emblematico del fatto che
esercizi di indubbia storicità (quali quello della scrivente Società) non vengono tutelati dal Comune e per ciò rischiano concretamente di chiudere in via definitiva, seppure lo stesso esercizio abbia compartecipato a costruire quell’immagine ed identità storico-artistica della Galleria, che hanno fatto lievitare negli anni il valore economico degli spazi commerciali ivi esistenti e da cui oggi il Comune trae beneficio, atteso che molti operatori, soprattutto stranieri, sono disposti a offrire importi esorbitanti (non compensati dagli incassi del singolo negozio) per l’assegnazione degli spazi commerciali della Galleria, per il valore in termini di immagine e pubblicità che dagli stessi deriva.
Distinti saluti
Cielo S.p.A.